TRATTAMENTI ECONOMICI PER I GENITORI
La legge prevede differenti trattamenti economici, a seconda della tipologia
di congedo di cui il lavoratore ha fatto richiesta.
Congedo di maternità e di paternità
L'indennità economica nel periodo di astensione obbligatoria è pari all'80%
della retribuzione (ma molti contratti prevedono l'integrazione al 100% a carico
del datore di lavoro).
Gravidanza con problemi
La lavoratrice è obbligata ad astenersi dal lavoro in qualsiasi periodo che
precede la data del parto, se la gravidanza si presenta problematica. In questo
periodo la lavoratrice è messa "sotto ispettorato" e il trattamento economico
è pari all'80%
della retribuzione.
Congedo parentale
Per sei mesi e fino al terzo anno di vita del bambino, la legge riconosce un'indennità
pari al 30% della retribuzione, senza condizioni di reddito, per un periodo
di astensione facoltativa massimo complessivo tra i genitori di dieci mesi.
Lo stesso periodo viene anche coperto da contribuzione figurativa.
L'indennità per astensione facoltativa può essere estesa da tre a otto anni,
nel caso in cui il reddito individuale del genitore sia inferiore alla soglia
di due volte e mezzo l'importo del trattamento minimo pensionistico. Il reddito
individuale da raffrontare è quello dell'anno nel quale l'astensione facoltativa
dal lavoro ha inizio e vale fino a quando la stessa non sia interrotta.
Indipendentemente dal reddito, il periodo di astensione viene comunque coperto
da contribuzione figurativa.
Malattia del bambino
In caso di malattia del bambino bisogna distinguere sempre i due periodi prima
dei tre anni e dopo i tre anni: nel primo periodo il lavoratore non viene retribuito
ma ha diritto alla contribuzione figurativa, nel secondo caso non viene retribuito
e ha diritto ad una copertura contributiva ridotta.
Informazioni tratte dallo Sportello Sociale del sito web della Provincia di
Torino >>