CONGEDI PARENTALI
La Legge n. 53/2000 sui congedi parentali introduce una nuova disciplina
dell'astensione facoltativa.
In particolare la legge stabilisce che, dopo il periodo di astensione obbligatoria
, i genitori hanno il diritto di astenersi dal lavoro - anche contemporaneamente
- nei primi otto anni di età del bambino, per un periodo complessivo di sei
mesi. Se utilizzati da entrambi i genitori, le astensioni dal lavoro non possono
superare il limite complessivo di dieci mesi.
Se il padre si assenta dal lavoro per un periodo continuativo non inferiore
a tre mesi, il suo limite di sei mesi sale a sette e il limite massimo complessivo
di fruizione tra i due genitori diventa di undici mesi (sette mesi per il padre
e quattro mesi per la madre).
In presenza di un solo genitore, questi ha il diritto di astenersi dal lavoro
per un periodo non superiore ai dieci mesi.
Il diritto all'astensione facoltativa è riconosciuto anche qualora l'altro genitore
non ne abbia diritto in quanto non occupato o perché appartenente ad una categoria
diversa da quella dei lavoratori subordinati.
Il genitore deve preavvisare, salvo i casi di oggettiva impossibilità, il proprio
datore di lavoro dell'intenzione di voler usufruire del congedo.
Il congedo parentale può essere usufruito anche in caso di adozione e affido
. In questi casi il congedo è fruito nei primi tre anni dall'ingresso del bambino
in famiglia, se lo stesso ha un'età tra 6 e 12 anni.
Informazioni tratte dallo Sportello Sociale del sito web della Provincia di
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