CONGEDI PER MOTIVI FAMILIARI
La legge tutela i genitori che lavorano anche in presenza di eventi e cause
particolari.
Nello specifico sono previsti: permessi retribuiti e congedi per gravi motivi.
La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a tre giorni complessivi di permesso
retribuito all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del
coniuge (anche legalmente separato);
di un parente entro il secondo grado, anche non convivente;
di un soggetto componente la famiglia anagrafica del lavoratore/trice.
In alternativa ai tre giorni di congedo, il lavoratore/trice possono concordare,
in forma scritta, diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa
anche per periodi superiori a tre giorni.
I permessi sono cumulabili con quelli previsti per l'assistenza alle persone
disabili ( Legge n.104/92 ).
Per gravi motivi è previsto un periodo di congedo fino a due anni, senza
stipendio e purché non si svolga altra attività.
Informazioni tratte dallo Sportello Sociale del sito web della Provincia di
Torino >>