ASTENSIONE OBBLIGATORIA DAL LAVORO DURANTE LA GRAVIDANZA
Durante il periodo di gravidanza le donne hanno diritto a un periodo di congedo.
Con il congedo di maternità è vietato adibire al lavoro le donne: durante i
2 mesi precedenti la data presunta del parto; vale la data indicata sul
certificato medico, anche se è possibile l'errore di previsione e durante i
3 mesi dopo il parto.
La lavoratrice può decidere di astenersi dal lavoro a partire da un mese prima
e nei quattro successivi al parto, se questa scelta non pregiudica la propria
salute e quella del bambino.
La legge tutela anche i diritti del padre lavoratore.
In particolare viene estesa la maternità obbligatoria dopo il parto al padre
lavoratore. Il congedo di paternità è ammesso per grave malattia e morte della
madre; abbandono e affidamento esclusivo del bambino al padre; madre che non
lavora o non è lavoratrice dipendente.
Il congedo obbligatorio è possibile anche per lavoratrici e lavoratori che hanno
adottato o avuto in affidamento un bambino di età non superiore ai sei anni
nei primi tre mesi di ingresso in famiglia del bambino.
Nel caso di adozioni o affidamenti preadottivi internazionali , il congedo spetta
anche se il minore ha superato i sei anni di età e sino al compimento dei diciotto
anni.
Informazioni tratte dallo Sportello Sociale del sito web della Provincia di
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